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Documenti – Lo statuto del Consiglio per la Pace, presieduto da Donald J. Trump

Terrasanta.net
27 gennaio 2026
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Documenti – Lo statuto del Consiglio per la Pace, presieduto da Donald J. Trump
Davos (Svizzera), 22 gennaio 2026. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e altri leader politici partecipano alla cerimonia di firma dello statuto del Consiglio per la Pace. (foto Daniel Torok/White House)

Una traduzione redazionale dello statuto del Consiglio per la Pace, ideato dagli Stati Uniti e proposto ad altri partner internazionali per gestire la fase post bellica nella Striscia di Gaza.


Il 22 gennaio 2026 a Davos (Svizzera) il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e altri capi di Stato e di governo hanno sottoscritto, in una cerimonia pubblica, lo Statuto (o Carta) del Board of Peace (Consiglio per la Pace), proposto dalla Casa Bianca il 29 settembre 2025 e avallato dalla Risoluzione 2803 (2025) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel quadro delle iniziative volte porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Almeno fino a fine gennaio 2026 iI sito istituzionale della Casa Bianca dà spazio alla notizia della firma a Davos ma non pubblica il testo dello Statuto (irreperibile anche nel sito del Dipartimento di Stato, vale a dire il ministero degli Esteri americano). Varie testate giornalistiche internazionali – come The Times of Israel in Israele e il Corriere della Sera in Italia – hanno però proposto il testo originale, verificato, nelle loro pagine elettroniche.

Eccone una traduzione in italiano curata dalla nostra redazione.

 

STATUTO DEL CONSIGLIO PER LA PACE [BOARD OF PEACE]

 

PREAMBOLO

 

Dichiarando che una pace duratura richiede giudizio pragmatico, soluzioni di buon senso e il coraggio di discostarsi da approcci e istituzioni che troppo spesso hanno fallito;

riconoscendo che una pace stabile mette radici quando le persone sono poste in condizione di assumere la titolarità e la responsabilità del proprio futuro;

affermando che solo una cooperazione sostenuta e orientata ai risultati, fondata su oneri e impegni condivisi, può garantire la pace in contesti in cui essa si è dimostrata per troppo tempo irraggiungibile;

rammaricandosi del fatto che troppi approcci alla costruzione della pace alimentano una dipendenza perpetua e istituzionalizzano la crisi invece di condurre le popolazioni a superarla;

sottolineando la necessità di un organismo internazionale per la costruzione della pace più agile ed efficace; e

determinate a costituire una coalizione di Stati disposti a impegnarsi in una cooperazione concreta e in un’azione efficace,

guidate dal giudizio e nel rispetto della giustizia, le Parti adottano con il presente atto lo Statuto del Consiglio per la Pace [Board of Peace].

 

CAPITOLO I – FINALITÀ E FUNZIONI

 

Articolo 1 – Missione

Il Consiglio per la Pace è un’organizzazione internazionale che mira a promuovere la stabilità, ristabilire una governance affidabile e conforme al diritto e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti. Il Consiglio per la Pace svolge funzioni di costruzione della pace in conformità al diritto internazionale e secondo quanto approvato ai sensi del presente Statuto, incluse l’elaborazione e la diffusione di migliori pratiche applicabili da tutte le nazioni e le comunità che perseguono la pace.

 

CAPITOLO II – ADESIONE

 

Articolo 2.1 – Stati membri

L’adesione al Consiglio per la Pace è limitata agli Stati invitati a partecipare dal Presidente e ha effetto dal momento in cui lo Stato interessato notifica il proprio consenso a essere vincolato dal presente Statuto, conformemente al Capitolo XI.

 

Articolo 2.2 – Responsabilità degli Stati membri

(a) Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Consiglio per la Pace dal proprio Capo di Stato o di Governo.
(b) Ogni Stato membro sosterrà e assisterà le operazioni del Consiglio per la Pace in conformità con le rispettive autorità legali interne. Nulla nella presente Carta può essere interpretato come conferente al Consiglio per la Pace giurisdizione sul territorio degli Stati membri, o come richiedente agli Stati membri di partecipare a una specifica missione di consolidamento della pace senza il loro consenso.
(c) Ciascuno Stato membro resta in carica per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore del presente Statuto, rinnovabile dal Presidente. Il limite di durata triennale non si applica agli Stati membri che contribuiscano con oltre 1.000.000.000 di dollari USA in fondi liquidi al Consiglio per la Pace entro il primo anno dall’entrata in vigore della presente Carta.

Articolo 2.3 – Cessazione dell’adesione

L’adesione cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) scadenza del mandato triennale, salvo quanto previsto dall’articolo 2.2(c) e rinnovo da parte del Presidente; (ii) recesso, conformemente all’articolo 2.4; (iii) decisione di revoca adottata dal Presidente, fatta salva la possibilità di veto da parte di una maggioranza qualificata dei due terzi degli Stati membri; oppure (iv) scioglimento del Consiglio per la Pace ai sensi del Capitolo X. Lo Stato membro la cui adesione cessa perde altresì la qualità di Parte della Carta, ferma restando la possibilità di essere nuovamente invitato a divenire Stato membro ai sensi dell’articolo 2.1.

Articolo 2.4 – Recesso

Ciascuno Stato membro può recedere dal Consiglio per la Pace con effetto immediato mediante notifica scritta al Presidente.

 

CAPITOLO III – LA GOVERNANCE

 

Articolo 3.1 – Il Consiglio per la Pace

(a) Il Consiglio per la Pace è composto dagli Stati membri.
(b) Il Consiglio per la Pace delibera su tutte le proposte iscritte all’ordine del giorno, incluse quelle relative ai bilanci annuali, all’istituzione di entità sussidiarie, alla nomina dei dirigenti esecutivi di vertice e alle principali determinazioni di politica generale, quali l’approvazione di accordi internazionali e l’avvio di nuove iniziative di costruzione della pace.
(c) Il Consiglio per la Pace si riunisce in seduta deliberante almeno una volta l’anno e in ogni altra occasione e luogo che il Presidente ritenga opportuni. L’ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Consiglio esecutivo, previo avviso e possibilità di osservazioni da parte degli Stati membri, e soggetto all’approvazione del Presidente.
(d) Ciascuno Stato membro dispone di un voto in seno al Consiglio per la Pace.
(e) Le decisioni sono adottate a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti, previa approvazione del Presidente, il quale può altresì esprimere il proprio voto in qualità di Presidente in caso di parità.
(f) Il Consiglio per la Pace tiene inoltre riunioni periodiche non deliberanti con il Consiglio esecutivo, nel corso delle quali gli Stati membri possono formulare raccomandazioni e orientamenti in merito alle attività del Consiglio esecutivo e durante le quali quest’ultimo riferisce al Consiglio per la Pace sulle proprie operazioni e decisioni. Tali riunioni si tengono con cadenza almeno trimestrale, secondo modalità di tempo e luogo stabilite dal Direttore esecutivo del Consiglio esecutivo.
(g) Gli Stati membri possono scegliere di essere rappresentati da un alto funzionario supplente in tutte le riunioni, previa approvazione del Presidente.
(h) Il Presidente può inviare inviti a organizzazioni regionali pertinenti di integrazione economica affinché partecipino ai lavori del Consiglio per la Pace alle condizioni che riterrà opportune.

Articolo 3.2 – Presidente

(a) Donald J. Trump esercita le funzioni di Presidente inaugurale del Consiglio per la Pace e, separatamente, di rappresentante inaugurale degli Stati Uniti d’America, nel rispetto esclusivo delle disposizioni del Capitolo III.
(b) Il Presidente ha competenza esclusiva a istituire, modificare o sciogliere entità sussidiarie se necessario o opportuno per il perseguimento della missione del Consiglio per la Pace.

Articolo 3.3 – Successione e sostituzione

Il Presidente designa in ogni momento un successore alla carica di Presidente. La sostituzione del Presidente può avvenire esclusivamente a seguito di dimissioni volontarie o per incapacità, accertata mediante voto unanime del Consiglio esecutivo, nel qual caso il successore designato assume immediatamente la carica di Presidente e tutte le relative funzioni e prerogative.

Articolo 3.4 – Sottocomitati

Il Presidente può istituire sottocomitati nella misura necessaria o opportuna e ne determina il mandato, la struttura e le norme di funzionamento.

 

CAPITOLO IV – CONSIGLIO ESECUTIVO

 

Articolo 4.1 – Composizione e rappresentanza

(a) Il Consiglio esecutivo è selezionato dal Presidente ed è composto da personalità di riconosciuta statura internazionale.
(b) I membri del Consiglio esecutivo restano in carica per un mandato di due anni, rinnovabile a discrezione del Presidente e soggetto a revoca da parte di quest’ultimo.
(c) Il Consiglio esecutivo è presieduto da un Direttore esecutivo nominato dal Presidente e confermato con un voto a maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo.
(d) Il Direttore esecutivo convoca il Consiglio esecutivo con cadenza quindicinale nei primi tre mesi dalla sua istituzione e successivamente con cadenza mensile, nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
(e) Le decisioni del Consiglio esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti, incluso il Direttore esecutivo, ed entrano in vigore immediatamente, salva la facoltà di veto del Presidente esercitabile in qualsiasi momento successivo.
(f) Il Consiglio esecutivo determina i propri regolamenti procedurali.

Articolo 4.2 – Mandato del Consiglio esecutivo

Il Consiglio esecutivo:
(a) esercita i poteri necessari e opportuni per l’attuazione della missione del Consiglio per la Pace, in conformità al presente Statuto;
(b) riferisce al Consiglio per la Pace sulle proprie attività e decisioni con cadenza trimestrale, ai sensi dell’articolo 3.1(f), e in ogni altro momento determinato dal Presidente.

 

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Articolo 5.1 – Spese

Il finanziamento delle spese del Consiglio per la Pace avviene mediante contributi volontari degli Stati membri, di altri Stati, organizzazioni o altre fonti.

Articolo 5.2 – Contabilità

Il Consiglio per la Pace può autorizzare l’istituzione di conti nella misura necessaria allo svolgimento della propria missione. Il Consiglio esecutivo istituisce sistemi di controllo e meccanismi di vigilanza sui bilanci, sui conti finanziari e sulle erogazioni, nella misura necessaria o opportuna a garantirne l’integrità.

 

CAPITOLO VI – STATUS GIURIDICO

 

Articolo 6

(a) Il Consiglio per la Pace e le sue entità sussidiarie sono dotati di personalità giuridica internazionale e dispongono della capacità giuridica necessaria al perseguimento della loro missione, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la capacità di stipulare contratti, acquistare e alienare beni mobili e immobili, promuovere procedimenti giudiziari, aprire conti bancari, ricevere ed erogare fondi pubblici e privati e assumere personale.
(b) Il Consiglio per la Pace assicura il riconoscimento dei privilegi e delle immunità necessari all’esercizio delle funzioni proprie del Consiglio per la Pace, delle sue entità sussidiarie e del relativo personale, da definirsi mediante accordi con gli Stati nel cui territorio il Consiglio per la Pace e le sue entità sussidiarie operano o mediante altre misure adottate da tali Stati in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici interni. Il Consiglio può delegare a funzionari designati del Consiglio per la Pace e/o delle sue entità sussidiarie l’autorità di negoziare e concludere tali accordi o intese.

 

CAPITOLO VII – INTERPRETAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Articolo 7

Le controversie interne tra Stati membri, entità e personale del Consiglio per la Pace, relative a questioni connesse al Consiglio per la Pace, sono risolte mediante cooperazione amichevole, in conformità alle autorità organizzative stabilite dal presente Statuto. A tal fine, il Presidente è l’autorità ultima per quanto riguarda il significato, l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.

 

CAPITOLO VIII – MODIFICHE ALLO STATUTO

 

Articolo 8

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio esecutivo o da almeno un terzo degli Stati membri del Consiglio per la Pace congiuntamente. Le proposte di modifica sono trasmesse a tutti gli Stati membri almeno trenta (30) giorni prima della votazione. Le modifiche sono adottate previa approvazione della maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio per la Pace e conferma del Presidente. Le modifiche ai Capitoli II, III, IV, V, VIII e X richiedono l’approvazione unanime del Consiglio per la Pace e la conferma del Presidente. Una volta soddisfatti i requisiti applicabili, le modifiche entrano in vigore alla data indicata nella risoluzione di adozione o, in mancanza, immediatamente.

 

CAPITOLO IX – RISOLUZIONI E ALTRI ATTI

 

Articolo 9

Il Presidente, agendo per conto del Consiglio per la Pace, è autorizzato ad adottare risoluzioni o altri atti, conformemente al presente Statuto, per dare attuazione alla missione del Consiglio per la Pace.

 

CAPITOLO X – DURATA, SCIOGLIMENTO E TRANSIZIONE

 

Articolo 10.1 – Durata

Il Consiglio per la Pace continua a operare fino al suo scioglimento ai sensi del presente Capitolo, momento in cui il presente Statuto cessa parimenti di avere effetto.

Articolo 10.2 – Condizioni di scioglimento

Il Consiglio per la Pace è sciolto nel momento in cui il Presidente lo ritenga necessario o opportuno, ovvero al termine di ogni anno solare dispari, salvo rinnovo disposto dal Presidente entro e non oltre il 21 novembre di tale anno. Il Consiglio esecutivo stabilisce le norme e le procedure per la liquidazione di tutti i beni, le passività e le obbligazioni in caso di scioglimento.

 

CAPITOLO XI – ENTRATA IN VIGORE

 

Articolo 11.1 – Entrata in vigore e applicazione provvisoria

(a) Il presente Statuto entra in vigore al momento dell’espressione del consenso a esserne vincolati da parte di tre Stati.
(b) Gli Stati tenuti a ratificare, accettare o approvare il presente Statuto secondo le rispettive procedure interne convengono di applicarne provvisoriamente le disposizioni, salvo che abbiano informato il Presidente, al momento della firma, dell’impossibilità di procedere in tal senso. Gli Stati che non applicano provvisoriamente il presente Statuto possono partecipare ai lavori del Consiglio per la Pace in qualità di membri non votanti fino alla ratifica, accettazione o approvazione, conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici interni, previa approvazione del Presidente.

Articolo 11.2 – Depositario

Il testo originale del presente Statuto e ogni sua modifica sono depositati presso gli Stati Uniti d’America, designati quali Depositari del presente Statuto. Il Depositario trasmette tempestivamente copia conforme del testo originale del presente Statuto, nonché di ogni modifica o protocollo aggiuntivo, a tutti i firmatari.

 

CAPITOLO XII – RISERVE

 

Articolo 12

Non sono ammesse riserve al presente Statuto.

 

CAPITOLO XIII – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 13.1 – Lingua ufficiale

La lingua ufficiale del Consiglio per la Pace è l’inglese.

Articolo 13.2 – Sede

Il Consiglio per la Pace e le sue entità sussidiarie possono istituire sedi centrali e uffici sul territorio, in conformità al presente Statuto. Il Consiglio per la Pace negozia un accordo di sede e accordi relativi agli uffici sul territorio con lo Stato o gli Stati ospitanti, ove necessario.

Articolo 13.3 – Sigillo

Il Consiglio per la Pace adotta un sigillo ufficiale, approvato dal Presidente.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Statuto.

 

(Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Terrasanta.net)

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