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Documenti. L’Accordo fondamentale tra Santa Sede e Stato di Israele

Terrasanta.net
21 dicembre 2006
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A titolo di documentazione riportiamo il testo integrale dell'Accordo che regola i rapporti tra lo Stato di Israele e la Santa Sede. Firmato nel 1993 è vigente dal '94.



Accordo fondamentale tra la Santa Sede e lo Stato di Israele

 
Preambolo

La Santa Sede e lo Stato d’Israele,

– memori del carattere straordinario e del significato universale della Terra Santa;

– consapevoli della natura unica delle relazioni tra la chiesa cattolica e il popolo ebraico, e del processo storico di riconciliazione e di crescita nella comprensione reciproca e nell’amicizia tra cattolici ed ebrei;

– avendo deciso il 29 luglio 1992, di istituire una “Commissione bilaterale permanente di lavoro”, al fine di studiare e definire insieme i punti di comune interesse, e nella prospettiva di una normalizzazione delle loro relazioni,

– riconoscendo che il lavoro della summenzionata commissione ha prodotto materiale sufficiente per un primo Accordo fondamentale;

– rendendosi conto che tale Accordo fornirà una base solida e duratura per lo sviluppo progressivo delle loro relazioni presenti e future e per la promozione del compito della commissione,

– concordano sui seguenti articoli:

Articolo 1

1. Lo Stato d’Israele, richiamandosi alla propria Dichiarazione d’indipendenza, afferma il proprio permanente impegno a sostenere e osservare il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza nei termini in cui è definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e negli altri atti internazionali cui aderisce.

2. La Santa Sede, richiamandosi alla dichiarazione sulla libertà religiosa del concilio ecumenico Vaticano II Dignitatis humanae, afferma l’impegno della chiesa cattolica a sostenere il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza, nei termini in cui è definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e negli altri atti internazionali cui aderisce. La Santa Sede desidera parimenti affermare il rispetto della chiesa cattolica per le altre religioni e i loro seguaci, secondo quanto solennemente stabilito dal concilio ecumenico Vaticano II nella dichiarazione sulle relazioni della chiesa con le religioni non cristiane Nostra aetatae.

Articolo 2

1. La Santa Sede e lo Stato d’Israele si impegnano alla necessaria collaborazione nella lotta contro ogni forma di antisemitismo e ogni tipo di razzismo e di intolleranza religiosa, e nella promozione della reciproca comprensione tra le nazioni, della tolleranza fra le comunità e del rispetto per la vita e la dignità umana.

2 La Santa Sede coglie l’occasione per ribadire la condanna dell’odio, della persecuzione e di ogni altra manifestazione di antisemitismo, ovunque, in ogni tempo e da chiunque rivolta contro il popolo ebraico e i singoli ebrei. In particolare, la Santa Sede deplora gli attacchi ad ebrei e la profanazione delle sinagoghe e dei cimiteri ebraici, atti che offendono la memoria delle vittime dell’Olocausto, in particolare quando avvengono negli stessi luoghi che ne sono stati testimoni.

Articolo 3

1. La Santa Sede e lo Stato d’Israele riconoscono che entrambi sono liberi nell’esercizio dei loro rispettivi diritti e autorità, e si impegnano a rispettare questo principio nelle reciproche relazioni e nella loro collaborazione per il bene del popolo.

2. Lo Stato d’Israele riconosce il diritto della chiesa cattolica a svolgere i propri compiti religiosi, morali, educativi e caritativi, e ad avere istituzioni sue proprie, e a formare, nominare e impiegare proprio personale nelle suddette istituzioni o per i suddetti compiti, secondo i loro scopi. La chiesa riconosce il diritto dello stato a svolgere i propri compiti, quali la promozione e la tutela del benessere e della sicurezza del popolo. Stato e chiesa riconoscono entrambi la necessità di dialogo e di collaborazione in quegli ambiti che per la loro natura lo richiedano.

3. Riguardo alla personalità giuridica cattolica secondo il diritto canonico, la Santa Sede e lo Stato d’Israele apriranno un negoziato su come essa possa pienamente esercitarsi nel diritto israeliano, sulla base dei risultati di una sottocommissione mista di esperti.

Articolo 4

1. Lo Stato d’Israele afferma il proprio permanente impegno a mantenere e a rispettare lo status quo nei Luoghi Santi cristiani per i quali è valido, e i relativi diritti delle comunità cristiane che vi sono comprese. La Santa Sede afferma l’impegno permanente della chiesa cattolica a rispettare il summenzionato statu quo e i suddetti diritti.

2. Quanto sopra resta valido nonostante qualsiasi interpretazione in contrario di altri articoli del presente Accordo fondamentale.

3. Lo Stato d’Israele concorda con la Santa Sede sull’obbligo del permanente rispetto e della tutela del carattere proprio dei luoghi sacri cattolici, quali le chiese, i monasteri. i conventi, i cimiteri e simili.

4. Lo Stato d’Israele concorda con la Santa Sede sulla permanente garanzia della libertà di culto cattolico.

Articolo 5

La Santa Sede e lo Stato d’Israele riconoscono di avere entrambi interesse nel favorire i pellegrinaggi cristiani in Terra Santa. Ogni volta che si renderà necessario un coordinamento, i rispettivi organismi della chiesa e dello stato si consulteranno e collaboreranno a seconda delle esigenze.
Lo Stato d’Israele e la Santa Sede esprimono la speranza che tali pellegrinaggi costituiscano un’occasione per una migliore comprensione tra i pellegrini e le persone e le religioni in Israele.

Articolo 6

La Santa Sede e lo Stato d’Israele congiuntamente ribadiscono il diritto della chiesa cattolica a istituire, mantenere e dirigere scuole e istituti a tutti i livelli; l’esercizio di tale diritto sarà in armonia con i diritti dello stato nel campo dell’educazione.

Articolo 7

La Santa Sede e lo Stato d’Israele riconoscono di avere un comune interesse nel promuovere e incoraggiare gli scambi culturali tra gli istituti cattolici in tutto il mondo e gli istituti di formazione, di cultura e di ricerca in Israele, e nell’agevolare l’accesso a manoscritti, documenti storici e altre fonti affini, in conformità con le leggi e i regolamenti competenti.

Articolo 8

Lo Stato d’Israele riconosce che il diritto della chiesa cattolica alla libertà d’espressione nello svolgere i propri compiti viene esercitato anche attraverso strumenti di comunicazione di proprietà della chiesa; l’esercizio di tale diritto sarà in armonia con i diritti dello stato nel campo degli strumenti di comunicazione.

Articolo 9

La Santa Sede e lo Stato d’Israele congiuntamente ribadiscono il diritto della chiesa cattolica a svolgere i suoi compiti in ambito caritativo attraverso le proprie istituzioni sanitarie e di assistenza sociale; l’esercizio di tale diritto sarà in armonia con i diritti dello stato in questo campo.

Articolo 10

1. La Santa Sede e lo Stato d’Israele congiuntamente ribadiscono il diritto della chiesa cattolica alla proprietà.

2. Senza pregiudicare i diritti consolidati delle parti:

a) La Santa Sede e lo Stato d’Israele negozieranno in buona fede un accordo complessivo, che contempli soluzioni accettabili da ambo le parti su punti non chiari, non fissati o discussi a proposito della proprietà e di questioni economiche e fiscali che riguardano in generale la chiesa cattolica o specifiche comunità o istituzioni cattoliche.

b) In vista dei suddetti negoziati, la Commissione bilaterale permanente di lavoro nominerà una o più sottocommissioni bilaterali di esperti per studiare tali punti e formulare proposte.

c) Le parti si prefiggono di iniziare i summenzionati negoziati entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo e mirano a raggiungere un accordo entro due anni dall’inizio dei negoziati.

d) Per tutta la durata di tali negoziati, si dovranno evitare azioni incompatibili con questi impegni.

Articolo 11

1. La Santa Sede e lo Stato d’Israele dichiarano il rispettivo impegno alla promozione della pacifica risoluzione dei conflitti tra gli stati e le nazioni, con l’esclusione della violenza e del terrore dalla vita internazionale.

2. La Santa Sede, fatto salvo in ogni caso il diritto a esercitare il proprio magistero morale e spirituale, ritiene opportuno richiamare che, a motivo del suo stesso carattere, è solennemente impegnata a rimanere estranea a qualsiasi conflitto puramente temporale; tale principio è valido in particolare per i territori disputati e le frontiere non definite.

Articolo 12

La Santa Sede e lo Stato d’Israele continueranno in buona fede il negoziato in conformità con l’Agenda concordata a Gerusalemme il 151uglio 1992 e confermata in Vaticano il 29 luglio 1992; lo stesso vale per quei punti che emergessero dagli articoli del presente Accordo, nonché per altri punti concordati bilateralmente come oggetti di negoziato.

Articolo 13

1. In questo Accordo, le parti usano i termini nel senso qui specificato:

a) la chiesa cattolica e la chiesa – comprendendo, inter alia, le sue comunità e istituzioni;

b) comunità della chiesa cattolica – intendendo le entità religiose cattoliche considerate dalla Santa Sede come “chiese sui sui iuris” e dallo Stato d’Israele come “comunità religiose riconosciute”;

c) lo Stato d’Israele e lo stato – comprendendo, inter alia, le sue autorità per legge costituite.

2. Nonostante la validità del presente Accordo relativamente alle parti, e senza derogare dalla generalità di ogni valida norma di legge in riferimento ai trattati, le parti concordano che il presente Accordo non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati esistenti tra l’una o l’altra delle parti e uno o più stati, che siano conosciuti ed effettivamente a disposizione di ambo le parti all’atto della firma del presente Accordo.

Articolo 14

1 All’atto della firma del presente Accordo fondamentale e in preparazione all’istituzione di complete relazioni diplomatiche, la Santa Sede e lo Stato d’Israele si scambiano rappresentanti speciali, di cui un Protocollo addizionale specifica il grado e i privilegi.

2. A seguito dell’entrata in vigore e immediatamente dopo l’inizio della realizzazione del presente Accordo fondamentale. La Santa Sede e lo Stato d’Israele stabiliranno complete relazioni diplomatiche al livello da parte della Santa Sede, di nunziatura apostolica, e da parte dello Stato d’Israele, di ambasciata.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della notificazione o ratifica da entrambe le parti.

Fatto in due copie originali in lingua inglese ed ebraica, testi entrambi ugualmente autentici. In caso di divergenza, prevale il testo inglese.

Firmato a Gerusalemme, oggi giorno trenta del mese di dicembre dell’anno 1993, che corrisponde al giorno sedici del mese di Tebeth dell’anno 5754.

______________________

Protocollo addizionale

1. In riferimento all’articolo 14. § I dell’Accordo fondamentale, firmato dalla Santa Sede e dallo Stato d’Israele, i “rappresentanti speciali” avranno rispettivamente, il grado di nunzio apostolico e di ambasciatore.

2. Tali rappresentanti speciali godranno di tutti i diritti, privilegi e immunità garantiti ai capi delle missioni diplomatiche secondo il diritto internazionale e la consuetudine comune, su basi di reciprocità.

3. Il rappresentante speciale dello Stato d’Israele presso la Santa Sede, pur residente in Italia, godrà di tutti i diritti, privilegi e immunità definiti dall’articolo 12 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede e l’Italia, concernenti gli inviati di governi stranieri presso la Santa Sede residenti in Italia. Al personale della missione del rappresentante speciale di Israele saranno parimenti garantiti i diritti, privilegi e immunità estesi al personale di una missione diplomatica. Secondo una consuetudine consolidata, né il rappresentante speciale, né gli ufficiali membri della sua missione, possono allo stesso tempo essere membri della missione diplomatica di Israele in Italia.

4. Il rappresentante speciale della Santa Sede presso lo Stato d’Israele può al tempo stesso esercitare altre funzioni di rappresentanza della Santa Sede ed essere accreditato presso altri stati. Questi e il personale della sua missione godranno di tutti i diritti, privilegi e immunità garantiti da Israele agli agenti e alle missioni diplomatiche.

5. I nomi, il grado e i compiti dei rappresentanti speciali compariranno, nel modo opportuno, nella lista ufficiale delle missioni straniere accreditate presso ciascuna delle parti.

Firmato a Gerusalemme, oggi giorno trenta del mese di dicembre dell’anno 1993, che corrisponde al giorno sedici del mese di Tebeth dell’anno 5754.

 

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